Nel corso dell'incontro operativo si conviene sulla seguente considerazione:
non è sulla base del tipo di intervento (nuova costruzione, manutenzione straordinaria.....) né tantomeno sulla base del tipo di intervento che è possibile definire se ci sarà o meno impatto sull'assetto dell'ACI. Il caso più semplice (quello di nuova costruzione) è anche quello meno frequente. E' necessario quindi introdurre una discriminante esplicita, a prescindere dal tipo di intervento o di procedimento, che garantisca l'intercettazione degli interventi che producono modifiche agli assetti dell'ACI.
Alcuni numeri sulla tipologia di interventi degli ultimi 10 anni:
Viene anche discusso il fatto che nel breve periodo è prevista l'attivazione della SCIA, che andrà a sostituire la (quasi) totalità delle DIA. A tale riguardo, al di là della fondamentale differenza del procedimento, dell'assenza di una disciplina sull'esecuzione dei controlli.... si evidenzia come dal punto di vista della modulistica, cioè delle dichiarazioni asseverate, poco cambierà. Pertanto gli interventi che oggi vengono ipotizzati sull'attuale modulistica saranno assorbiti anche quando si attiverà la SCIA.
A questo punto si esamina la modulistica attualmente utilizzata che, in estrema sintesi è così articolata:
- PdC e DIA prevedono in allegato la dichiarazione del tecnico progettista
- Per la CIL si usa la modulistica della Regione così come proposta con circolare del 2/8/2010
- per la comunicazione di fine lavori non è presente un modulo specifico (infatti non sono attivi controlli su tale data se non in funzione della successiva agibilità e/o della scheda tecnica descrittiva)
La dichiarazione del tecnico progettista è articolata in sezioni:
1) norme generali
2) sistema ambientale
3) qualificazione energetica
4) sezione anagrafe immobiliare (da definire)
La quarta sezione, relativa all'anagrafe immobiliare, dovrà avere questa impostazione di massima:
4.1: numerazione civica esterna
- assevera che l'intervento non ha impatti sulla numerazione civica esterna
- si impegna entro la data di fine lavori ai sensi degli artt. 42-43 del regolamento anagrafico (DPR 223/89), a fare richiesta a toponomastica con apposito elaborato semplificato
- assevera che l'intervento non ha impatti sulla numerazione degli interni
- si impegna ai sensi degli artt. 42-34 del DPR 223/89, entro la data di fine lavori a comunicare a toponomastica la modifica dell'assetto degli interni con apposito elaborato semplificato
- (si potrebbe inserire nella sezione anagrafe immobiliare anche l'asseverazione che l'intervento non necessita di variazione catastale o si impegna entro i termini di legge a farlo) Tale intervento è utile nel momento in cui il comune si attrezza per effettuare i controlli di coerenza dei docfa. Ora non è attuale.
Così modificata la dichiarazione del tecnico progettista può quindi sostituire in toto l'allegato C previsto dalla modulistica regionale per la manutenzione straordinaria, contribuendo ad una razionalizzazione e semplificazione dei moduli che sarebbero identici per DIA, PdC e CIL.
Si rende necessario un ultimo intervento che prevede l'inserimento della sezione anagrafe immobiliare nel modulo B previsto dalla modulistica regionale per gli altri interventi.
Riepilogo
Gli interventi sulla modulistica individuati sono:
- inserimento sezione anagrafe immobiliare nella "dichiarazione asseverata del professionista" prevista dalla attuale modulistica del comune di Cesena;
- sostituzione del modulo C della regione con il modulo dichiarazione asseverata del professionista di cui al punto 1;
- integrazione del modulo B della regione con sezione anagrafe immobiliare;
Conclusione
In tal modo si è garantiti che TUTTI gli interventi che hanno impatto sull'assetto dell'anagrafe immobiliare vengono intercettati e per ognuno di essi è disponibile per un ufficio un elaborato che contiene l'atto di variazione dell'ACI.
In tal modo OGNI variazione dell'assetto dell'anagrafe immobiliare contiene il riferimento al titolo edilizio che l'ha generata. Si avvia quindi la formazione dell'indice dell'archivio edilizio.
Non sono più ammesse richieste di modifiche alla numerazione civica in assenza di titolo edilizio, fatte salve le variazioni decise su iniziativa della toponomastica (variazioni d'ufficio, rinumerazione...)
Ulteriori approfondimenti
Definizione della sezione anagrafe immobiliare
definizione degli elaborati semplificati (costituiscono l'atto di variazione dell'ACI, è la documentazione che arriva sul tavolo della toponomastica)
Definizione del modulo fine lavori (inserimento del vincolo senza il quale la fine lavori non è efficace)
Impatti organizzativi
In questa ipotesi l'attuale funzione toponomastica, oggi all'interno dei servizi demografici e fisicamente collocata lontano dai servizi tecnici, riceve tutti gli atti di variazione con una data di fine lavori per le CIL e i 3 anni di legge per DIA e PdC. L'applicazione dell'atto di variazione avviene alla fine lavori e va replicata sull'anagrafe immobiliare e sul sistema dell'anagrafe dei residenti. Sul piano ideale l'attività può essere svolta anche da un servizio diverso da quello dell'edilizia e in locali distanti. Ma in assenza di sistemi di controllo sulle date di fine lavori (oggi le date di fine validità del titolo o di fine lavori delle CIL non vengono registrate, né tantomento le eventuali proroghe concesse) e in considerazione delle necessità di interazione con i professionisti, soprattutto in fase di avvio, la collocazione fisica del servizio è opportuno coincida con lo sportello dell'edilizia.
Sempre sul piano ideale la funzione toponomastica e quella di Anagrafe possono essere separate. Ma la separazione, se non dettata da altre motivazioni, introduce inefficienze e ritardi nei flussi. Inefficienze che generano maggiori costi e ritardi che possono generano incoerenze nell'anagrafe immobiliare, facendo decadere il requisito di certificabilità del dato che è il principio base del modello concettuale.
Ma la considerazione più rilevante è che se l'adempimento di anagrafe immobiliare diventa cogente e in futuro bloccante per un qualsiasi adempimento del procedimento edilizio (fine lavori, agibilità) non è pensabile che la funzione anagrafe immobiliare sia mantenuta al di fuori del perimetro di responsabilità dell'edilizia. Si rischierebbe infatti che il responsabile dei procedimenti edilizi non sia nelle condizioni di mettere in grado i professionisti di presentare domande e/o procedere con gli adempimenti nei tempi previsti. Pertanto, fatti salvi approfondimenti successivi, è fin d'ora evidente che, almeno in prospettiva, la funzione anagrafe immobiliare venga assunta all'interno delle responsabilità del titolare del procedimento edilizio. Tale indicazione organizzativa diventa poi cogente nei seguenti casi:
- l'ACI diventa strumento operativo per la ricerca dei precedenti edilizi, parte integrante dei servizi di pubblicità immobiliare che il TUE pone in capo allo sportello unico dell'edilizia;
- l'ACI diviene certificante dello stato legittimo degli immobili, pertanto strumento al servizio dei professionisti nella definizione dei progetti;
- l'applicazione dell'atto di variazione dell'ACI è anche un momento di controllo di merito sulla coerenza delle variazioni (toponomastiche e catastali) con il titolo legittimante.
Ipotesi di crono-programma
Si è ipotizzata la seguente scaletta:
Conclusione analisi organizzativa (fine giugno)
Definizione completa interventi modulistica (fine luglio)
Presentazione ai professionisti, nel quadro più ampio del SUAP (settembre) - Beta version
Periodo di sperimentazione operativa (quarto trimestre 2011)
Avvio nuovo sistema informatico (gennaio 2012)
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